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Cittadinanza per matrimonio o unione civile

1. CENNI NORMATIVI
2. REQUISITI
3. DOCUMENTI
4. PROCEDURA
    4.1 Fase 1: registrazione
    4.2 Fase 2: inserimento istanza
    4.3 Fase 3: verifica consolare
    4.4 Fase 4: valutazione Ministero dell’Interno
    4.5 Fase 5: decreto, notifica, giuramento (conclusione)
5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI
6. CONTATTI E LINK UTILI

1. CENNI NORMATIVI
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:
– Legge N.123 del 21 aprile 1983
– Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
– Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
– Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
– Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA
· Residenza nella circoscrizione consolare:
– Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
– Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

· Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
· Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
· Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
· Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
· Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
· Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
· Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
· Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
· Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA
3.1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Si consiglia di consultare il sito internet della Rappresentanza italiana competente territorialmente per il luogo di nascita, al fine di accertare la modalità di redazione e traduzione dell’atto di nascita.
3.2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
Si fa presente che: il certificato penale tedesco non dev’essere apostillato; esso può venire tradotto presso questa Cancelleria consolare, su appuntamento e dietro pagamento di euro 20,00 (Art. 70A del tariffario consolare).
Per quanto riguarda i certificati di altri paesi si consiglia di consultare il sito internet del Consolato/Ambasciata competente territorialmente per il luogo nel quale il certificato è stato emesso.
3.3. Ricevute del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno e del pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
3.4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
3.5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.
NOTA BENE: Nell’ambito del sostegno alla popolazione ucraina colpita dalla grave crisi bellica, i cittadini ucraini che hanno presentato istanza per la concessione della cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022 sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza.
3.6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente:
· l’Università per stranieri di Siena
· l’Università per stranieri di Perugia
· l’Università Roma Tre
· la Società Dante Alighieri (clicca QUI per l’elenco delle sedi d’esame PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
– Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
– I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, rilasciato in Italia

4. PROCEDURA
Fase 1: registrazione
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno.
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

Fase 2: inserimento istanza (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno. Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
– nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita;
– vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
N.B.: Le persone che in base alla legge in vigore nel paese di cui siano cittadini al momento della presentazione dell’istanza, abbiano cambiato il cognome a seguito del matrimonio, devono verificare che tale cambiamento sia riportato sul proprio atto di nascita o, in alternativa, sull’atto di matrimonio. In tutti gli altri casi il nome ed il cognome da attribuire allo/a straniero/a saranno esclusivamente quelli desumibili dal certificato di nascita, fatte salve eventuali sentenze di cambio nome/cognome. (cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 462 del 18/01/2019). Il nome del richiedente deve comprendere anche il patronimico, ove presente.
Si precisa che nel caso in cui le generalità dell’istante non siano riportate in modo univoco su tutti i documenti sarà necessario richiedere all’autorità del paese di origine un’attestazione (con legalizzazione e traduzione in lingua italiana), con la quale si certifica che si tratta della stessa persona;
– specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Fase 3: verifica consolare
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale e inoltre il certificato di residenza completo (con indicazione della cittadinanza, residenza, stato civile e persone conviventi – Erweiterte Meldebescheinigung), per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

Fase 4: valutazione e termini del procedimento
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

Fase 5: decreto, notifica e giuramento
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano, in originale;
– certificato penale del Paese di attuale residenza, in originale.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO.”
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI
Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:
Effettuare il pagamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno e dell’imposta di bollo di euro 16,00 tramite PagoPA direttamente sul portale, contestualmente alla presentazione della domanda.

Articoli della tabella consolare da applicare:
– Autentica di firma sull’istanza: art. 24
– Marca da bollo sull’istanza: acquistala QUI
– Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
– Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71. (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
– Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
– Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art. 72
– Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art. N/A

6. CONTATTI E LINK UTILI
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SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI
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