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Riacquisto della cittadinanza (a seguito di perdita)

La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza, ove questa sua stata precedentemente perduta. In particolare, il cittadino residente all’estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla:
– ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
– ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
Le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell’Interno.