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Informativa sulle procedure e le modalità relative alla presentazione delle candidature per la stella al merito del lavoro da parte degli italiani residenti all’estero

1. Requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 143:

a) la decorazione in oggetto é riservata ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche o private (art. 1);
b) il limite minimo di età per i candidati é di 50 anni compiuti alla data di formalizzazione della proposta (art. 3);
c) la decorazione é concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente, per un periodo minimo di 25 anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende italiane o straniere, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demerito personale (art. 4);
d) oltre che nei casi di conferimento alla memoria dell’onorificenza (art. 2), si prescinde dall’anzidetto requisito di anzianità lavorativa per i lavoratori italiani all’estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità (art. 5), risultanti da separata attestazione del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare, formulata in maniera dettagliata e debitamente motivata;
e) in considerazione della quota percentuale assegnata ai lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi, dovrà essere esplicitamente indicato se il candidato é in possesso o meno di tale requisito;

2. Documentazione da trasmettere con telespresso inoltrato via PEC a sostegno delle candidature corredata, se in lingua straniera, di traduzione certificata conforme al testo originale:

– proposta della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare, formulata su apposito modulo (in allegato) e contenente generalità, luogo e data di nascita, età, residenza, professione e qualità, ragione e sede sociale dell’attuale ovvero dell’ultimo datore di lavoro, anzianità di servizio (in anni, mesi e giorni; parziale e complessiva) del candidato, nonché la motivazione del conferimento, con firma e timbro della Rappresentanza diplomatica o Ufficio consolare;
– curriculum vitae firmato dall’interessato, contenente le informazioni idonee a segnalare o confermare le benemerenze acquisite dal candidato sul lavoro, nella vita civile ed eventualmente in quella militare;
– attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro che faccia stato, oltre che dell’anzianità lavorativa per ciascun rapporto di impiego considerato, dell’esemplare comportamento del candidato nell’ambiente di lavoro, della sua laboriosità e probità;
– attestazione della Rappresentanza Diplomatica o dell’Ufficio consolare ai fini dell’applicazione alla candidatura di quanto disposto dall’art. 4 della legge 143/92;
– dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita e cittadinanza (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
– certificato generale del Casellario Giudiziale, per il cui rilascio è competente la Procura della Repubblica con giurisdizione sul Comune di nascita del candidato. Per i nati all’estero è necessario rivolgersi alla Procura della Repubblica di Roma;

3. Tutti i documenti devono essere rilasciati in data recente e comunque compresa nel quarto trimestre del corrente anno. Nel caso di proposte di candidature già presentate in anni precedenti, la documentazione dovrà essere prodotta integralmente ex novo. Qualora si ravvisi la necessità della verifica dei dati forniti dagli interessati, codeste Rappresentanze potranno contattare gli uffici preposti al rilascio dei dati suddetti (art. 71 – DPR 445/2000);

4. La documentazione dovrà pervenire a questa Direzione Generale – Ufficio I entro il 15 dicembre p.v., tramite PEC, all’indirizzo dgit.01@cert.esteri.it e sarà sostitutiva della documentazione originale cartacea, che dovrà rimanere agli atti di codeste Sedi. Detto termine ha carattere perentorio al fine di consentire a questo Ministero di trasmettere la documentazione relativa alle candidature al Ministero del Lavoro per i seguiti di propria competenza nei tempi previsti dalla normativa.

5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoporrà le candidature ricevute, corredate della richiesta documentazione ed in possesso dei previsti requisiti, all’esame della Commissione prevista dall’art. 9 della legge 143/92, che provvederà ad adempiere alle procedure di rito ai fini dell’approvazione delle dette candidature.

6. La cerimonia di consegna all’estero delle Stelle al Merito del Lavoro avrà luogo, come ogni anno, in occasione della celebrazione della Festa Nazionale (2 giugno).