﻿{"id":206,"date":"2022-11-22T20:29:22","date_gmt":"2022-11-22T19:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/?page_id=206"},"modified":"2025-03-03T12:12:04","modified_gmt":"2025-03-03T11:12:04","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/stato-civile\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTENZIONE:\u00a0<\/strong>presso la Cancelleria consolare di Berlino per\u00a0le seguenti pratiche\u00a0\u00e8 necessario inviare per posta tutta la documentazione oppure richiedere un appuntamento. Non \u00e8 possibile presentare richieste direttamente allo sportello.<br \/>\n&#8211; Trascrizione in Italia di un divorzio avvenuto in Germania<br \/>\n&#8211; Istanza di cambiamento di nome o cognome<br \/>\n&#8211; Certificato di capacit\u00e0 matrimoniale<br \/>\n&#8211; Istanza di pubblicazione di matrimonio<br \/>\n&#8211; Istanza di trascrizione in Italia di provvedimento straniero di unione civile<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NASCITE<\/strong><br \/>\nPer informazioni consultare la sezione\u00a0<a href=\"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/minori\/\">MINORI<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MATRIMONIO<br \/>\n1. Matrimonio da celebrare in Germania:<\/strong>\u00a0Le informazioni relative al matrimonio civile in Germania vengono fornite dal competente Ufficio dello Stato Civile tedesco (in tedesco:\u00a0<em>Standesamt<\/em>). Lo\u00a0<em>Standesamt<\/em>, dietro richiesta esplicita dei nubendi, fornisce loro la lista della documentazione necessaria. Tra i documenti richiesti al cittadino italiano vi \u00e8 il certificato di capacit\u00e0 matrimoniale (in tedesco:\u00a0<em>Ehef\u00e4higkeitszeugnis<\/em>).<br \/>\n<em>Clicca\u00a0<a href=\"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/CertificatoCapacitaMatrimoniale-nuovo-23.02.23.pdf\"><strong>QUI<\/strong><\/a>\u00a0per scoprire come richiederlo!\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Matrimonio da celebrare in Italia:<\/strong>\u00a0A differenza di quello in Germania, il matrimonio in Italia prevede le pubblicazioni di matrimonio che devono essere affisse sull&#8217;albo consolare online per 8 giorni consecutivi e vanno richieste alla Cancelleria Consolare.<br \/>\n<em>Clicca\u00a0<a href=\"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Stato-Civile_info_pubblicazioni_di_matrimonio_aprile_2016.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>QUI<\/strong><\/a>\u00a0per scoprire come!\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DIVORZIO<br \/>\n<\/strong>Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate dai tribunali tedeschi devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.<br \/>\nAl contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorit\u00e0 tedesche, bens\u00ec presentate dall\u2019interessato. La Cancelleria Consolare provveder\u00e0 poi, su istanza di questi, ad inoltrare al Comune italiano competente la sentenza pronunciata dal Tribunale tedesco.<br \/>\nIl cittadino italiano dovr\u00e0 pertanto inviare per posta alla Cancelleria Consolare la documentazione che si elenca di seguito (Legge 218\/1995 e Regolamento CE 2201\/2003):<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Per le sentenze di divorzio emesse prima del 10.03.2001:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). \u00c8 indispensabile che la copia contenga l\u2019annotazione \u201cpassata in giudicato\u201d in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza. Il certificato deve necessariamente riportare anche il cognome da nubile (\u201cgeborene\u201d).<br \/>\n&#8211; Traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (<a href=\"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Lista-traduttori-firma-depositata_aggiornato_20220929.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lista\u00a0<\/a>dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore.<br \/>\n&#8211; Atto di matrimonio in originale su modello internazionale (Internationale Heiratsurkunde) con annotazione del divorzio (nel caso il precedente matrimonio non fosse stato ancora trascritto in Italia).<br \/>\n&#8211; Dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto notorio ai sensi della Legge 218 del 31.05.1995 firmata e sottoscritta dall\u2019interessato.<br \/>\n&#8211; Fotocopia di un documento d\u2019identit\u00e0.<\/p>\n<p><strong> 2. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi tra il 10.03.2001 ed 31.07.2022<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Documento di riconoscimento italiano in corso di validit\u00e0 (passaporto o carta d\u2019identit\u00e0);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sentenza di divorzio completa con il riferimento del passato in giudicato (<u>non la versione parziale<\/u>) in originale o copia autenticata da richiedere al Tribunale tedesco competente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Allegato I del certificato di cui all\u2019articolo 39 sulle decisioni in materia matrimoniale previsto dal Regolamento (CE) n. 2201\/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 <u>in originale<\/u> da richiedere al Tribunale tedesco competente. Questo allegato pu\u00f2 essere rilasciato dal competente Tribunale tedesco, dietro richiesta, su modello in lingua italiana;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Istanza di trascrizione con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0\/di certificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445\/2000) che verr\u00e0 preparata dall\u2019Ufficio dello Stato Civile della nostra Cancelleria Consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong> 3. Per le sentenze di divorzio emesse da Tribunali tedeschi a partire dal 1\u00b0 agosto 2022<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Documento di riconoscimento italiano in corso di validit\u00e0 (passaporto o carta d\u2019identit\u00e0);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Sentenza di divorzio completa con il riferimento del passato in giudicato (non la versione parziale) <u>in originale<\/u> o <u>in copia autenticata<\/u> da richiedere al Tribunale tedesco competente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Allegato II del certificato di cui all\u2019art. 36, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE N. 1111\/2019 del 25 giugno 2019 (certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) <u>in originale<\/u> da richiedere al Tribunale tedesco competente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Istanza di trascrizione con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0\/di certificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445\/2000) che verr\u00e0 preparata dall\u2019Ufficio dello Stato Civile della nostra Cancelleria Consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><br \/>\nUNIONI CIVILI<br \/>\n1. Trascrizione in Italia di provvedimento straniero gi\u00e0 esistente<\/strong><br \/>\nA seguito dell&#8217;entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 5, 6 e\u00a07 del 19.01.2017 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2017) relativi alla L. 76\/2016, il cittadino italiano che abbia gi\u00e0 contratto all&#8217;estero secondo la legge locale un matrimonio o un&#8217;unione civile con persona dello stesso sesso ha l&#8217;obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Costituzione di unione civile presso la Cancelleria consolare di Berlino<\/strong><br \/>\nLa costituzione di un&#8217;unione civile \u00e8 possibile anche presso l&#8217;Ufficio consolare italiano all&#8217;estero competente per il luogo di residenza del cittadino iscritto all&#8217;AIRE. Il cittadino italiano iscritto all&#8217;AIRE nella circoscrizione di Berlino potr\u00e0 presentare domanda di costituzione, previo appuntamento da chiedere a:\u00a0<a href=\"mailto:statocivile.berlino@esteri.it\">statocivile.berlino@esteri.it<\/a>.<br \/>\nLa procedura prevede due momenti separati: la richiesta di costituzione e la celebrazione dell&#8217;unione civile stessa.<br \/>\nUnitamente alla costituzione dell&#8217;unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi\u00a0al regime patrimoniale dei beni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CONVIVENZE DI FATTO<br \/>\n<\/strong>Il 5 giugno 2016 \u00e8 entrata in vigore la nuova legge n. 76\/2016, che disciplina anche le convivenze di fatto. Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e facolt\u00e0 inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall&#8217;esistenza di legami affettivi di coppia.<br \/>\nLa convivenza di fatto deve essere segnalata all&#8217;ufficio consolare competente per la zona di residenza. I cittadini italiani iscritti all&#8217;AIRE nella circoscrizione di Berlino potranno segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo scaricabile dal sito. Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto. Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi.<br \/>\nGli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovr\u00e0 essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, cos\u00ec come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all&#8217;autorit\u00e0 consolare, presentando copia autentica dell&#8217;atto unitamente ad una dichiarazione di conformit\u00e0 dell&#8217;atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l&#8217;ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MORTE<\/strong><br \/>\nLa morte di un cittadino italiano all&#8217;estero deve essere trascritta in Italia.<br \/>\nPer maggiori informazioni si rimanda al\u00a0sito del <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ulteriori informazioni o per eventuali appuntamenti \u00e8 possibile contattare l&#8217;ufficio competente:<br \/>\n&#8211; per e-mail: <strong><a href=\"mailto:statocivile.berlino@esteri.it\">statocivile.berlino@esteri.it<\/a><\/strong><br \/>\nper telefono: (030) 25440-158\/-154<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ATTENZIONE:\u00a0presso la Cancelleria consolare di Berlino per\u00a0le seguenti pratiche\u00a0\u00e8 necessario inviare per posta tutta la documentazione oppure richiedere un appuntamento. Non \u00e8 possibile presentare richieste direttamente allo sportello. &#8211; Trascrizione in Italia di un divorzio avvenuto in Germania &#8211; Istanza di cambiamento [&hellip;]","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":101,"menu_order":34,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-206","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=206"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14148,"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/206\/revisions\/14148"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/101"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}