﻿{"id":397,"date":"2022-12-05T14:09:14","date_gmt":"2022-12-05T13:09:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/?page_id=397"},"modified":"2025-06-26T16:21:58","modified_gmt":"2025-06-26T14:21:58","slug":"riacquisto-della-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambberlino.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza (a seguito di perdita)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza, ove questa sua stata precedentemente perduta. In particolare, il cittadino residente all&#8217;estero che abbia perso la cittadinanza pu\u00f2 riacquistarla:<br \/>\n&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91\/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.<br \/>\n&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91\/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.<br \/>\nLe dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell&#8217;Interno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019articolo 17 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito con la legge n.\u00a0 74\/2025<\/strong>, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini <strong>nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992<\/strong> in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto <strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana <\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)<strong> a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate <strong>tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: <strong>certificato di naturalizzazione<\/strong> oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato personalmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza, ove questa sua stata precedentemente perduta. 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