A partire dal 26 marzo 2019, a seguito dell’aggiunta dell’art. 9 bis alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, stabilita dall’all’art. 16, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22, tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai comuni italiani in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno dunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purchè completa, salvo non sia stata resa in precedenza la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza in Italia. La norma prevede altresì che la decorrenza dell’iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai comuni, sia invece fissata al 26 marzo u.s..