Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
La cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis in virtù del quale il il figlio di un cittadino o di una cittadina italiana acquista automaticamente la cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo di nascita.
La cittadinanza italiana può inoltre essere acquisita, oltre che per filiazione, anche in determinate altre circostanze previste dalla legge.
L’accertamento del possesso o la ricezione delle domande di cittadinanza sono di competenza esclusiva dell’ufficio competente per il luogo di residenza del richiedente.
I richiedenti residenti in Germania dovranno quindi rivolgersi alla rappresentanza consolare geograficamente competente, i cui recapiti sono reperibili cliccando QUI.
A ragione della molteplicità e complessità della trattazione delle richieste si suggerisce per i residenti nei Länder di Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia di richiedere in anticipo un appuntamento scrivendo a cittadinanza.berlino@esteri.it.
A decorrere dal 5 ottobre 2018, l’art. 9-bis della legge 91/92 ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta).
Casi di maggiore rilevanza:
– Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenza diretta da avo italiano senza interruzione di possesso)
– Aquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino/a italiano/a
– Riacquisto della cittadinanza italiana (a seguito di perdita)
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679 – Art. 13)
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9 comma 1, lett. c, e comma 2 della Legge 91/1992