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Emergency Travel Documents (ETD)

Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

L’ETD (Emergency Travel Document) è un documento di viaggio di emergenza previsto esplicitamente dalla normativa europea (Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 25 giugno 1996 (96/409/PESC) che viene rilasciato dalle autorità italiane a partire dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 71/2011. Esso viene rilasciato, in caso di furto o smarrimento o comunque assenza di un documento di identità e di viaggio valido, unicamente per il rientro in Italia oppure nel luogo di regolare residenza e solo per il tempo strettamente necessario a raggiungere la destinazione con una validità massima di 15 giorni.

L’identità del richiedente dovrà essere dimostrata attraverso fotocopie del documento d’identità smarrito o rubato, o con altri documenti contenenti dati personali, foto e firma (ad es. una carta d’identità scaduta o la patente) o, ancora, tramite dichiarazione resa da almeno 1 cittadino italiano maggiorenne munito di documento di identità valido. Qualora non sia possibile dimostrare l’identità del richiedente nei modi sopra descritti, la rappresentanza consolare dovrà richiedere conferma dei dati anagrafici al Comune italiano di residenza (cosa che può allungare di molto il tempo di rilascio dell’ETD).

Nel caso di rilascio di ETD a cittadini minorenni, occorre che la richiesta venga fatta dai genitori o comunque dagli esercenti la responsabilità genitoriale (di persona o tramite apposita dichiarazione inviata via fax o per e-mail con copia di un documento di identità).  In casi specifici (ad es. minorenne in gita scolastica accompagnato da insegnanti e regolarmente iscritto sulla lista degli studenti accompagnati), la richiesta può essere fatta anche da una persona diversa dai genitori (nell’esempio in questione, dall’insegnante).

Di norma, l’ETD viene rilasciato durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Cancelleria consolare.

Per il rilascio del documento servono:

– una foto formato tessera del richiedente che può essere anche acquisita digitalmente tramite gli apparati in dotazione alla Cancelleria consolare senza costi aggiuntivi;

– dichiarazione di furto o smarrimento del documento di viaggio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

– denuncia di furto o smarrimento del documento di viaggio presentata alle locali Autorità di polizia;

– il titolo di viaggio (ove possibile).

Al momento non è previsto un costo per l’emissione dell’ETD.

In casi di assoluta e comprovata emergenza potrà essere rilasciato anche al di fuori degli orari di apertura, previa corresponsione dei diritti d’urgenza pari a 50,00 €.

Si ricorda che in alcuni casi è possibile viaggiare anche in assenza di un documento di identità, presentando ad esempio la denuncia del furto o dello smarrimento del documento unitamente a una fotocopia dello stesso.

Per i cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, nonché per le persone autorizzate a rientrare in questi Stati, la Polizia Federale (Bundespolizei) può rilasciare, anche direttamente in aeroporto, un documento di viaggio d’emergenza (Notreiseausweis) per il rientro.

L’identità e la cittadinanza devono essere comprovate tramite documenti ufficiali, di norma mediante un passaporto scaduto o un documento sostitutivo del passaporto.

La Polizia Federale rilascia i documenti sostitutivi del passaporto con una validità massima di un mese.

Il Notreiseausweis può essere richiesto anche online: https://bundespolizei.de/sicher-auf-reisen/passrechtliche hinweise/passersatzpapiere-beantragen

Per ulteriori approfondimenti, si veda la sezione dedicata alle emergenze del presente sito.