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Patenti di guida

LA PATENTE: PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
• I cittadini presenti per brevi periodi in uno stato membro della UE possono circolare utilizzando la patente di guida italiana in
quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
• Per i cittadini residenti all’estero in un Paese dell’UE titolari di patente italiana esistono le seguenti possibilità:
– convertire (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza;
– conservare la patente originaria senza fare alcunché.
Qualora non si converta la patente italiana in una locale, si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente. In questi casi infatti per la richiesta di conversione di patente è necessario presentare anche una attestazione di validità della patente, appositamente rilasciata dalla motorizzazione civile italiana o dall’ufficio competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità competenti per il luogo di residenza: se si è residenti in Germania bisognerà rivolgersi agli Uffici tedeschi locali, se si è residenti in Italia bisognerà rivolgersi alla Motorizzazione Civile in Italia (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).

Per maggiori dettagli vi consigliamo di contattare l’Ufficio consolare competente.