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Autoveicoli e Patenti di guida

>> Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
>> Patente, bollo, pratiche auto: le guide ACI online


LA PATENTE DI GUIDA
• Se vi recate per brevi periodi in Germania potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
• Se invece stabilite la vostra residenza in Germania, è consigliato convertire la patente di guida italiana, prima della scadenza, in una equipollente tedesca presso i locali uffici di motorizzazione (Straßenverkehrsamt).
• Nel caso in cui non siate più in possesso della patente italiana (ad esempio a causa di furto o smarrimento) o se la vostra patente è scaduta, per la richiesta di conversione in patente tedesca sarà necessario presentare anche un attestato di validità della patente, che viene rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che potete richiedere anche online sul portale dell’automobilista.
• Potete rinnovare la patente italiana, prima della scadenza, rivolgendovi esclusivamente alle Autorità competenti per il luogo di residenza.

Se siete residenti a Berlino, l’Ufficio locale competente è il seguente:
Landesamt fuer Buerger- und Ordnungsangelegenheiten
Puttkamerstrasse 16 – 18
10958 Berlin
Tel. (030) 90269-2300

Se siete residenti in Italia, potete trovare le informazioni necessarie sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/rinnovo-patente

>>ATTENZIONE: Il permesso provvisorio di guida italiano non autorizza alla guida in Germania.

LA RICHIESTA DI RADIAZIONE DEI VEICOLI DAL P.R.A. PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO
Se volete esportare definitivamente all’estero un veicolo dovete prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, chi intende esportare definitivamente il veicolo dall’Italia all’estero dovrà preventivamente cancellare il veicolo dal P.R.A. in Italia, a condizione di aver proceduto a revisione/controllo tecnico del veicolo, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui chiede la cancellazione stessa.
Inoltre non è più possibile trasmettere tali richieste tramite gli Uffici consolari.