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Stato Civile

Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ATTENZIONE: presso la Cancelleria consolare di Berlino per le seguenti pratiche è necessario inviare per posta tutta la documentazione oppure richiedere un appuntamento. Non è possibile presentare richieste direttamente allo sportello.
– Trascrizione in Italia di un divorzio avvenuto in Germania
– Istanza di cambiamento di nome o cognome
– Certificato di capacità matrimoniale
– Istanza di pubblicazione di matrimonio
– Istanza di trascrizione in Italia di provvedimento straniero di unione civile

NASCITE
Per informazioni consultare la sezione MINORI

MATRIMONIO
1. Matrimonio da celebrare in Germania:
 Le informazioni relative al matrimonio civile in Germania vengono fornite dal competente Ufficio dello Stato Civile tedesco (in tedesco: Standesamt). Lo Standesamt, dietro richiesta esplicita dei nubendi, fornisce loro la lista della documentazione necessaria. Tra i documenti richiesti al cittadino italiano vi è il certificato di capacità matrimoniale (in tedesco: Ehefähigkeitszeugnis).
Clicca QUI per scoprire come richiederlo! 

2. Matrimonio da celebrare in Italia: A differenza di quello in Germania, il matrimonio in Italia prevede le pubblicazioni di matrimonio che devono essere affisse sull’albo consolare online per 8 giorni consecutivi e vanno richieste alla Cancelleria Consolare.
Clicca QUI per scoprire come! 

DIVORZIO
Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate dai tribunali tedeschi devono essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.
Al contrario di quanto avviene per gli atti di matrimonio, le sentenze di divorzio non vengono inviate agli Uffici consolari dalle autorità tedesche, bensì presentate dall’interessato. La Cancelleria Consolare provvederà poi, su istanza di questi, ad inoltrare al Comune italiano competente la sentenza pronunciata dal Tribunale tedesco.
Il cittadino italiano dovrà pertanto inviare per posta alla Cancelleria Consolare la documentazione che si elenca di seguito (Legge 218/1995 e Regolamento CE 2201/2003):

1. Per le sentenze di divorzio emesse prima del 10.03.2001:

– Sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) integrale, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza. Il certificato deve necessariamente riportare anche il cognome da nubile (“geborene”).
– Traduzione ufficiale della sentenza eseguita da un traduttore giurato (lista dei traduttori giurati della circoscrizione consolare). La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore.
– Atto di matrimonio in originale su modello internazionale (Internationale Heiratsurkunde) con annotazione del divorzio (nel caso il precedente matrimonio non fosse stato ancora trascritto in Italia).
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi della Legge 218 del 31.05.1995 firmata e sottoscritta dall’interessato.
– Fotocopia di un documento d’identità.

2. Per le sentenze di divorzio emesse dal 10.03.2001:

– Certificato prodotto in base all’art. 39 del Regolamento del Consiglio Europeo (CE) n. 2201/2003 (Bescheinigung gemäß Art. 39), rilasciato dal Tribunale tedesco competente che ha emesso la sentenza (Amtsgericht), nel quale sia precisata la data in cui la sentenza è passata in giudicato (rechtskräftig), in originale e senza traduzione. Il certificato deve necessariamente riportare nome e cognome di tutti e due i coniugi. ATTENZIONE: Per la donna va indicato il cognome da nubile.
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio firmata e sottoscritta dall’interessato.
– Fotocopia della sentenza di divorzio (Scheidungsurteil) con l’annotazione “passata in giudicato” in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio).
– Fotocopia di un documento d’identità.


UNIONI CIVILI
1. Trascrizione in Italia di provvedimento straniero già esistente

A seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19.01.2017 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2017) relativi alla L. 76/2016, il cittadino italiano che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un matrimonio o un’unione civile con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.

2. Costituzione di unione civile presso la Cancelleria consolare di Berlino
La costituzione di un’unione civile è possibile anche presso l’Ufficio consolare italiano all’estero competente per il luogo di residenza del cittadino iscritto all’AIRE. Il cittadino italiano iscritto all’AIRE nella circoscrizione di Berlino potrà presentare domanda di costituzione, previo appuntamento da chiedere a: statocivile.berlino@esteri.it.
La procedura prevede due momenti separati: la richiesta di costituzione e la celebrazione dell’unione civile stessa.
Unitamente alla costituzione dell’unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi al regime patrimoniale dei beni.

CONVIVENZE DI FATTO
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina anche le convivenze di fatto. Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia.
La convivenza di fatto deve essere segnalata all’ufficio consolare competente per la zona di residenza. I cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione di Berlino potranno segnalare la loro convivenza utilizzando il modulo scaricabile dal sito. Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto. Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi.
Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, così come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati all’autorità consolare, presentando copia autentica dell’atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell’atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l’ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.

MORTE
La morte di un cittadino italiano all’estero deve essere trascritta in Italia.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per ulteriori informazioni o per eventuali appuntamenti è possibile contattare l’ufficio competente:
– per e-mail: statocivile.berlino@esteri.it
per telefono: (030) 25440-158/-154