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Pensioni e sicurezza sociale

Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

INPS – campagna verifica dell’esistenza in vita dei pensionati titolari di sola pensione italiana (aggiornato a: luglio 2023)

Anni 2023-2024– Con riferimento al pagamento delle pensioni in favore di pensionati qui residenti, s’informa che a partire dal 20 settembre 2023 l’INPS invierà ai pensionati residenti in Germania il modulo della richiesta di attestazione dell’esistenza in vita (si veda il fac-simile allegato 1) , che dovrà essere restituito a Citibank entro il 18 gennaio 2024 utilizzando la busta acclusa insieme ad una copia del documento d‘identità. Prima di essere restituito, il modulo dovrà essere controfirmato da un “testimone accettabile”, cioè o dalla Cancelleria Consolare Italiana o da un’Autorità locale abilitata a confermare l‘esistenza in vita.

Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta in tempo utile, il pagamento della rata di febbraio 2024 avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarò sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale, o si tratti di pensionati che risiedono in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o di pensionati affetti da patologie che ne impediscano gli spostamenti o di soggetti incapaci o reclusi in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita (si veda il fac-simile allegato 2).

Con l’occasione si informa che per l’accertamento dell’esistenza in vita l’accesso alla Cancelleria consolare (Hildebrandstrasse 1 – 10785 Berlin) è consentito anche senza appuntamento.

Per maggiori informazioni cliccare qui (Messaggio INPS 2023).

Novità 2021 IMU e TARI per pensionati iscritti AIRE
Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell’imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l’Italia).
La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l’unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d’uso.
Per quanto concerne il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), è confermata la riduzione nella misura di due terzi, già precedentemente introdotta.

Agevolazioni IMU e TASI per pensionati iscritti AIRE:
Risoluzione n. 6 del 26.06.2015
Risoluzione n. 10 del 05.11.2015