Requisiti per i candidati
Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:
- quando il candidato è minorenne;
- quando la candidatura è presentata per più liste;
- quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
- quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.
Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:
- residenti nella circoscrizione consolare;
- candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
- iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
- in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione
Non sono eleggibili:
- i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
- coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
- coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
- coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
- coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno e sottoscritte da almeno 200 elettori, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore tra il 23 settembre e il 3 ottobre 2026. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Documentazione
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
- i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
- la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
- le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale).
Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.